Effettuare la valutazione del rischio fulminazione è uno degli obblighi del Datore di Lavoro previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (artt.17 e 80 del D.Lgs. 81/2008). Tale valutazione è utile per garantire la protezione dalle scariche atmosferiche e già da un anno (1° giugno 2020) ha subito modifiche riguardo la periodicità d’aggiornamento e il calcolo del valore NG.
Valutazione rischio fulminazione: obbligo
La valutazione del rischio fulminazione, come già detto, è uno degli obblighi del DL previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 in quanto impone al DL di prendere “le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione [come la] fulminazione diretta ed indiretta.”
Il DL adempie a tale obbligo:
- facendo eseguire un’analisi del rischio da scariche atmosferiche che evidenzia la necessità o meno di dotare un edificio di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche,
- facendo il confronto con il rischio tollerabile (RT),
- adottando, se necessario, un’opportuna protezione dai fulmini.
Per eseguire un’adeguata valutazione del rischio da scariche atmosferiche il DL andrà a considerare le caratteristiche:
- della struttura,
- degli impianti presenti,
- delle apparecchiature presenti,
- degli edifici circostanti,
- del terreno,
- della densità di fulmini, il cosiddetto valore NG (il numero di fulmini a terra all’anno e al chilometro quadrato, ottenuti da una rete di localizzazione dei fulmini).
Valutazione rischio fulminazione: modifiche
Fino a fine maggio 2020 la valutazione rischio fulminazione veniva redatta secondo la guida CEI 81-30 usata per l’individuazione e definizione dei valori di NG, abrogata dal 1° giugno 2020.
Dal 1° giugno 2020 la valutazione rischio fulminazione viene, infatti, redatta secondo la norma armonizzata CEI EN 62858 “Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Principi generali”, che tratta le misure necessarie per rendere affidabili ed omogenei i valori NG. Tale modifica viene attuata a seguito dell’abrogazione della guida CEI 81-30.
I nuovi valori NG, elaborati secondo la norma CEI EN 62858, differiscono rispetto a quelli calcolati secondo la norma abrogata (CEI 81-30), per i seguenti punti:
- la durata del periodo di osservazione dei dati raccolti, che passa da un periodo di osservazione “sufficientemente lungo” ad uno di almeno 10 anni,
- l’anzianità dei dati raccolti, che passa da non essere definita ad imporre che i dati raccolti più di recente non devono essere più vecchi di 5 anni.
Queste modifiche comportano per il DL una periodicità quinquennale nella revisione della valutazione del rischio fulminazione, per garantirne la conformità alla norma e la correttezza, nonché l’opportuna protezione dai fulmini e le misure di prevenzione aggiornate.
Valutazione rischio fulminazione: aggiornamento
Per aggiornare la valutazione del rischio scariche atmosferiche occorre individuare il nuovo valore NG (rif. CEI EN 62858), e confrontarlo con il vecchio valore NG (rif. CEI 81-30 abrogata); quindi se:
- NG nuovo ≤ NG vecchio, non occorre fare altro;
- NG nuovo > NG vecchio, è sufficiente moltiplicare il valore del rischio già calcolato per il rapporto (NG nuovo/ NG vecchio), se il risultato supera quello tollerabile stabilito dalla norma, occorre procedere alla rivalutazione del rischio.
Pertanto, salvo l’ultimo caso, per aggiornare il rischio è sufficiente una dichiarazione che attesta la validità della valutazione del rischio effettuata in precedenza.
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Fonte immagini: Pixabay