In attesa di una riforma organica, nuove modifiche al D.Lgs. n. 81/08: dopo gli agenti biologici tocca agli cancerogeni e mutageni.
Nuove modifiche al Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/08
A seguito delle recenti disposizioni introdotte dalla Direttiva UE 2019/130 e dalla Direttiva UE 2019/983 che hanno modificato la Direttiva “madre” 2004/37/CE – sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni – i Ministeri del Lavoro e della Sicurezza, dopo l’intervento normativo con il D.Lgs. n. 44/2020, hanno apportano ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/08.
Infatti, in data 11 febbraio 2021, sono state introdotte nuove variazioni al già complesso regime sugli agenti cancerogeni e mutageni; in concomitanza l’INAIL ha emesso nuove indicazioni sul registro degli esposti.
Dal nuovo quadro che ne deriva, emerge un innalzamento del livello delle tutele per i lavoratori, in sintonia a quanto auspicato da Eu-Osha promotrice della “Campagna europea sulle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro”.
Cancerogeni e mutageni: le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/08
Le modifiche al Testo Unico vertono sia su quei agenti che hanno effetti sulla cute, apportando quindi una maggiore differenziazione, sia sull’inserimento di nuovi agenti. Tali variazioni sono state emanate in attuazione del rinvio nell’art. 245, comma 2, e si incentrano sugli allegati XLII e XLIII.
Per quanto concerne l’allegato XLII esso inserisce due nuove voci nell’elenco di sostanze miscele e processi, nello specifico relative ai lavori comportanti:
- la penetrazione cutanea degli oli minerali o precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificate e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
- l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Invece, per l’allegato XLIII le modifiche sono inerenti ai limiti di esposizione professionale.
Le attività professionali interessate e adeguamento DVR
Il recepimento di tale aggiornamento normativo amplia di fatto la platea delle aziende, che sono tenute a raffrontarsi con il rinnovato regime stilato per gli agenti cancerogeni e mutageni. Alle attività di vetreria, di produzione delle ceramiche, sanitarie, già aggiunte dal D.Lgs. n. 44/2020 che aveva già inserito 11 nuove sostanze cancerogene, si aggiungono anche le attività che operano nel “traffico” (servizi urbani di raccolta rifiuti, forze dell’ordine, ma anche le autofficine, le autorimesse, le attività di costruzione di gallerie, etc.).
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni normative, i Datori di Lavoro (DL) che sono interessati dalle nuove sostanze dovranno aggiornare quanto prima la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni, verificando quindi la necessità di effettuare nuovi rilievi e, qualora fosse necessario, apportare le opportune modifiche al processo produttivo. La mancata integrazione del DVR è punita, ai sensi del art. 262, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda.
Il registro esposti di INAIL
Infine, il DL dovrà inevitabilmente stabilire se istituire/aggiornare il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 del D.Lgs. n. 81/08).
Tali registrazioni saranno possibili esclusivamente in modalità telematica – come da nota INAIL – a decorrere dal 10 febbraio 2021, attraverso il servizio on-line “Registro esposizione”, a disposizione di tutti i DL.
A tal proposito le istruzioni operative dell’INAIL sono reperibili nelle circolari n. 43/2017, n. 22/2018 e nella n. 49/2018.
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