RENTRI: Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti

È stato pubblicato il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 il Regolamento recante “Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023 e disciplina organizzazione e funzionamento del RENTRI, abolendo quindi definitivamente il vecchio SISTRI.

Struttura del Decreto

Il Regolamento risulta essere così suddiviso:

  • Titolo I, recante le disposizioni generali;
  • Titolo II, che include le disposizioni che disciplinano l’attuale Registro cronologico di carico e scarico ed il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
  • Titolo III, che individua le disposizioni che disciplinano il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Gli allegati contengono:

  • Modello e formato del registro cronologico di carico e scarico;
  • Modello e formato del FIR;
  • Tabella per la determinazione ed il calcolo del contributo annuo e del diritto di segreteria che devono essere versati da ogni singolo iscritto per ogni unità locale secondo le tempistiche dettate dal Decreto.

I modelli nuovi di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e di FIR sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.

Tempistiche di adesione al RENTRI

L’adesione al RENTRI, come dettato dall’art. 13, saranno scaglionate solo per i produttori, in base alle dimensioni dell’azienda.

I primi soggetti obbligati ad aderire a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi saranno:

  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • Attività di trattamento dei rifiuti;
  • Trasportatori a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari

Le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti sono previste a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi. Infine, per i produttori con dimensioni ancora più piccole l’obbligo decorrerà a partire dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi.

Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti che trasporto solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, iscritti regolarmente ad Albo Gestori Ambientali, si iscrivono se obbligati come produttori.

Le modalità operative del sistema saranno definite mediante decreti direttoriali del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

In caso di dubbi, non esitare a contattarci!

Fonte immagini: Pixabay

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