Decreto End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 20/10/2022) il Decreto n. 152 del 27/09/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Decreto entrerà in vigore il 4/11/2022 e, a partire da tale data, ai fini dell’adeguamento, entro 180 giorni gli impianti presenteranno all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, nel caso in cui si operi ai sensi dell’articolo 216, oppure un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione per i produttori di end of Waste che esercitano l’attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 o del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui siate interessati ad avvalervi dei nostri servizi, consigliamo di segnalarcelo e di non essere fra i primi produttori di End of Waste ad inviare l’aggiornamento per l’adeguamento della propria comunicazione/autorizzazione.

Regole Tecniche Verticali per la prevenzione incendi

In data 9 novembre 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’interno 26 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, n. 187, con il quale è stata approvata la regola tecnica verticale (RTV) per la prevenzione degli incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Tale RTV si aggiunge a quanto già previsto dall’All.1 del D.M. 3 agosto 2015 (cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”) e si applica a:

  • Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva;
  • Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti;
  • Centri di raccolta di superficie superiore a 3.000 mq (senza superfici verdi perimetrali);
  • Stabilimenti di nuova realizzazione.

Sono, invece, espressamente esclusi:

  • I rifiuti inerti e radioattivi;
  • I depositi temporanei di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ovvero il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Per quanto concerne le attività già esistenti sono esenti quelle attività che sono in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), Valutazione progetto e/o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nonché rinnovo periodico di conformità antincendio; anche tali attività dovranno attivarsi per l’adeguamento alla nuova RTV che dovrà concludersi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Vi consigliamo di raffrontarVi con il Vs tecnico antincendio di fiducia per eventuali adeguamenti.

Fonte immagini: Pixabay

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