La definizione
L’art.183, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. conferisce al deposito temporaneo la seguente definizione:
il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci…[…]
Ricordiamo le nozioni….
Essendo il deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazioni, è necessario che vengano rigorosamente rispettati tutti i requisiti dettati dalla normativa al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 256 del D. Lgs. 152/2006 legate alla gestione non autorizzata ed all’abbandono di rifiuti:
- i rifiuti che contengono inquinanti organici persistenti (Regolamento 850/2004 e s.m.i.) devono essere depositati rispettano i regolamenti riguardanti stoccaggio ed imballaggio dei rifiuti che contengono sostanze pericolose ed essere correttamente gestiti di conseguenza;
- i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento rispettando un limite temporale (cadenza trimestrale, indipendentemente dai quantitativi in deposito) od un limite quantitativo (al raggiungimento di 30 m3 in deposito, con massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi). Nel caso in cui si dedichino più aree al deposito, si deve sempre tener conto che il limite di 30 m3 è da considerarsi complessivo. In qualsiasi caso il deposito temporaneo non può avere durata maggiore di un anno;
- il deposito temporaneo deve essere realizzato per categorie omogenee di rifiuti, senza miscelarli, assegnando, mediante adeguata cartellonistica, il codice CER.
Il deposito temporaneo può essere istituito in un’area afferente all’effettiva zona di produzione, purché tale luogo sia in disponibilità all’azienda, sia collegato in modo funzionale al luogo in cui si produce effettivamente il rifiuto e si trovi in un’area delimitata. L’area deve essere opportunamente predisposta a seconda dei rifiuti stoccati, ad esempio per i rifiuti liquidi appare opportuno installare un bacino di contenimento.
Diviene necessario rispettare tutti gli obblighi sopra elencati per non incorrere nelle sanzioni previste per la gestione non autorizzata e l’abbandono dei rifiuti. In particolare:
- la gestione non autorizzata, in base all’art.256, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è sanzionata con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi, oppure con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per i rifiuti pericolosi;
- il deposito incontrollato, ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs. 152/2006, è punibile con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro (la sanzione raddoppia se si tratta di rifiuti pericolosi);
- la discarica abusiva, in base all’art. 256, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, è sanzionata con l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi, oppure con l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche solo in piccola parte, a rifiuti non pericolosi.
La gestione corretta del deposito temporaneo consente di evitare, o perlomeno ridurre, il rischio di inquinamento in caso di dispersione/sversamento di rifiuti nelle matrici ambientali sensibili quali acque e suolo, preservando di conseguenza l’ambiente e la salute dell’uomo.
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