È stata rilasciata la nota del Ministero della Transizione Ecologica n. 51657 del 14 maggio 2021 dal titolo “Decreto Legislativo n.116/2020 – Criticità interpretative – Chiarimenti”. Tale nota contenente chiarimenti del Decreto Legislativo 116/2020 si è resa necessaria a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate dalle associazioni di categoria. In questa nota non sono state prese in considerazione argomenti riguardanti la classificazione dei rifiuti urbani e la relativa disciplina fiscale.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

In merito all’art. 179, comma 3, il Ministero ha chiarito che è possibile variare la priorità nella gestione dei rifiuti solo se previsto dalla pianificazione nazionale e regionale e consentito dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. Tale principio si applica solo alle nuove autorizzazioni e non a quelle già in essere.

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

L’art. 181, comma 5 ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di alcune frazioni di rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, adottando strumenti economici che devono essere considerati come forme di incentivo e di finanziamento.

Definizioni

La definizione di “rifiuto urbano” riportata all’art. 183, comma1, lettera b-ter è armonizzata a livello europeo affinchè tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in questa definizione. Spetta agli Stati Membri decidere come ripartire competenze e responsabilità per la gestione di questa tipologia di rifiuti. Le utenze non domestiche possono usufruire di gestori differenti da quello pubblico anche per il trasporto di rifiuti computabili a quelli urbani. Il Ministero inoltre apporta ulteriori specifiche in merito ai rifiuti derivanti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni che sono da considerare come rifiuti urbani. Anche i rifiuti su strade ed aree pubbliche o comunque private soggette ad uso pubblico, se tali rifiuti non sono riconducibili ad alcun responsabile dell’abbandono, sono da considerare come rifiuti urbani. Sono considerati rifiuti speciali quelli provenienti da costruzione e demolizione da attività economiche.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

L’art. 185 viene meglio specificato, indicando che non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, come paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Questo vale solo se sono riusati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche consentendo la cessione a terzi. Tali materiali possono anche essere considerati come sottoprodotto se rispondono alle condizioni dell’arti. 184bis. Infine, se qualificati come rifiuti, devono essere distinti tra rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico (rifiuti urbani), rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde privato da parte di un’impresa (rifiuti speciali) e rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde privato eseguita da privato cittadino (rifiuti urbani).

Deposito temporaneo prima della raccolta

L’art. 185bis esplicita la nozione di “deposito preliminare alla raccolta”, con ulteriori precisazioni per cui il conferimento dei rifiuti ai depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita può essere effettuato da privati e da imprese. In quest’ultimo caso il trasporto deve essere effettuato accompagnato da formulario e l’impresa deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali. Inoltre, se necessario, dovrà essere garantita la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Registro cronologico di carico e scarico

L’art. 190 aggiunge, alle informazioni già obbligatorie da riportare nel registro, anche la dicitura “quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero”. Tali informazioni tuttavia sono da inserire nel registro solo dopo la revisione del nuovo modello di riferimento.

I nuovi produttori di rifiuti devono annotare le movimentazioni sul registro con la stessa tempistica dei produttori iniziali, quindi 10 giorni dalla produzione e 10 giorni dallo scarico dei rifiuti. Vengono inoltre specificate alcune semplificazioni in merito a determinate categorie di attività.

Trasporto dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 193, il trasportatore che invia la quarta copia al produttore mediante PEC non è obbligato alla trasmissione anche cartacea del documento (eventualmente nel testo della PEC la trasmissione cartacea della quarta copia può essere specificata). Inoltre non è obbligatorio firmare digitalmente la quarta copia del formulario.

Il trasporto di microraccolta deve compiersi entro 48 ore, escludendo i giorni interdetti alla circolazione, dalla prima annotazione sul formulario. Non vengono esclusi invece i tempi di guida e riposo previsti dal Codice della Strada. Le informazioni inerenti alle tappe intermedie ed il percorso effettuato devono essere riportate nel campo “Annotazioni” del formulario.

Il concetto di “assistenza sanitaria” di cui al comma 18 include tutte le attività svolte fuori sede.

Nel caso di “piccoli interventi edili” e “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito” il Ministero afferma che è necessario valutare “caso per caso”, a seconda dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. I rifiuti da attività di manutenzione sono considerati come prodotti nell’unità locale, sede o domicilio del produttore. In caso di quantitativi limitati il formulario può essere sostituito da un documento di trasporto. Rimane per tutti l’obbligo di iscrizione ad Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Ai sensi dell’art. 230, comma 5, il trasportatore dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle fosse settiche o dei bagni chimici, non essendo reti fognarie, non può essere identificato anche come produttore.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L’art. 258, comma 13, mira ad evitare le sanzioni per coloro che effettuano trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti o di mere irregolarità che consentono comunque di tracciare il rifiuto. In campo sanzionatorio, si applica il concetto di cumulo “giuridico” per le ipotesi di concorso formale di violazioni. Con il comma 9 si estende tale possibilità alle ipotesi di concorso materiale, che trova applicazione in caso di errori in serie, uguali e ripetuti.

Fonte immagini: Pixabay

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