Quattro importanti Decreti Legislativi sono entrati in vigore nel mese di settembre 2020:

  • D. Lgs. 116/2020Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – in vigore dal 26 settembre 2020;
  • D. Lgs. 118/2020Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – in vigore dal 27 settembre 2020;
  • D. Lgs. 119/2020Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – in vigore dal 27 settembre 2020;
  • D. Lgs. 121/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – in vigore dal 29 settembre 2020.

Il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020 reca importanti modifiche al D. Lgs. 152/2006, alcune entrano in vigore immediatamente, altre successivamente ed altre ancora prevedono misure attuative. Vediamo quali sono le novità fondamentali!

Registro carico e scarico dei rifiuti

Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo sistema di tracciabilità, i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non cambiano, ma vengono esclusi anche i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Viene modificato l’obbligo di tenuta dei registri, che passa da 5 a 3 anni.

Viene, infine, specificato che tra le annotazioni da riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti vi è anche la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (intendendo con operazioni di trattamento le attività di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). Ad oggi tale annotazione non è prevista nella modulistica, poiché il registro vigente non prevede e non consente di annotare ciò che non è rifiuto.

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del formulario (FIR) tramite PEC, a patto che il trasportatore conservi la quarta copia o, successivamente, la invii al produttore.

Così come per il registro, anche per i formulari viene ridotta la tempistica di conservazione da 5 a 3 anni.

In alternativa alla vidimazione del formulario e quando i portali istituzionali delle Camere di Commercio saranno abilitati, si potrà procedere all’acquisizione del FIR tramite opportuna applicazione. Al momento, si procede con la classica vidimazione.

Per il trasporto dei rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, questi si considerano prodotti nell’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. È consentito, per quantitativi limitati tali da non giustificare l’allestimento di un deposito dove si svolge effettivamente l’attività, il trasporto dal luogo di produzione alle sedi con documento di trasporto (DDT) in alternativa al FIR, riportando le informazioni necessarie per la tracciabilità del rifiuto. Il trasporto, anche se non accompagnato da FIR, implica sempre l’iscrizione ad Albo Gestori Ambientali.

Tale precisazione è valida anche per il materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione, ai sensi dell’art. 230, ex comi 1 e 3.

Classificazione rifiuti

SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) mira ad adottare, entro il 31 dicembre 2020, Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Responsabilità nel processo di gestione dei rifiuti

La responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero o a smaltimento cessa al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, che deve avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Per le operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare), dal 26 settembre 2020 è necessario, per il produttore, ottenere anche l’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere:

  • Dati dell’impianto;
  • Dati del titolare;
  • Quantità di rifiuti trattati;
  • Tipologia di operazione di smaltimento eseguita.

Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)

Non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di End of Waste. Rimane comunque un’operazione sul rifiuto e necessita, pertanto, di adeguata autorizzazione.

Rifiuti urbani

Dal 1° gennaio 2021 saranno definiti “urbani” i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del D. Lgs. 152/2006, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del medesimo decreto. Questi rifiuti saranno trattati quindi come urbani, a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti a recupero per ottenere una riduzione della tariffa.

Allegato L-quater

Non saranno mai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies.

Allegato L-quinquies

Imballaggi

Mentre la normativa precedente rimandava ad un decreto ministeriale le modalità e le regole di marcatura degli imballaggi, la nuova formulazione pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di incerta interpretazione. Per risolvere le criticità Confindustria ed il Ministero stanno collaborando per predisporre un documento che regoli il regime transitorio.

Veicoli fuori uso

Il D. Lgs. 119/2020 (Attuazione dell’articolo 1111 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, le novità più impattanti sono le seguenti:

  • tempi di messa in sicurezza: le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli ritirati dovranno avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo in impianto, anche nel caso in cui il veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA. Entro 10 giorni lavorativi bisogna effettuare le operazioni di condizionamento dei componenti, come pulizia, controllo, riparazione e verifica della funzionalità, per poter poi essere reimpiegati nel mercato del ricambio. Dovrà esserne garantita la tracciabilità con l’indicazione, sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Con riferimento ai ricambi attinenti la sicurezza del veicolo, l’impresa di autoriparazione acquirente sarà tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità;
  • pesatura dei veicoli: entro il 31 dicembre 2020 è necessario installare un sistema di pesatura per rilevare il peso dei veicoli in ingresso all’impianto. Nel caso in cui il centro non fosse in grado di rispettare tale termine, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori 12 mesi, l’uso di sistemi di pesatura alternativi, anche esterni all’impianto di recupero;
  • Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso: sarà obbligatorio utilizzare il Registro Unico Telematico, a seguito di un DPR che sarà emanato entro 180 giorni dall’uscita del Decreto, e sostituirà il Registro della Questura, previsto dal D. Lgs. 285/1992;
  • MUD: è obbligatorio presentare regolarmente il MUD, pena la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di recupero per un periodo compreso fra 2 e 6 mesi;
  • operazioni di recupero: è possibile effettuare anche disgiuntamente le attività di recupero R4, R12 e R13.

Sanzioni

Le sanzioni citate nel decreto riguardano la corretta compilazione e conservazione di:

  • Registro di carico e scarico: la sanzione varia a seconda della pericolosità del rifiuto e delle dimensioni dell’azienda (superiore o inferiore ai 15 dipendenti). Si va da un minimo di 1.040 euro a 30.000 euro;
  • FIR (Formulario Identificazione Rifiuti): la sanzione minima che si applica ai rifiuti non pericolosi è di 1.600 euro, sino ad una reclusione di massimo 2 anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
  • MUD: la mancata comunicazione, oppure la comunicazione incompleta/inesatta, comporta la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.
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