UELa Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle “BAT” (Best Available Techniques), con Decisione di esecuzione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE riguardante le emissioni industriali. Queste conclusioni forniscono agli Enti Competenti le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare o meno l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti.

La decisione assume un ruolo molto importante nel raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell’ambiente. Essa contiene la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati nonchè le indicazioni per il monitoraggio.

Queste conclusioni disciplinano ambiti come riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti, efficienza energetica, efficienza delle risorse (consumo d’acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.

Gli impianti già autorizzati prima della pubblicazione delle nuove BAT (17 agosto 2018) hanno 4 anni per conformarsi ai nuovi standard, mentre le nuove attività produttive devono soddisfare sin da subito i nuovi requisiti.

Il documento include 53 conclusioni, fra queste 24 si applicano al settore nel suo insieme mentre le altre 29 si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti.

Queste conclusioni si applicano ad impianti che svolgono le seguenti attività:

  • smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg giornalieri, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
  1. trattamento biologico;
  2. trattamento fisico-chimico;
  3. dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all’allegato I, punti 5,1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
  4. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all’allegato I, punti 5,1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
  5. rigenerazione/recupero dei solventi;
  6. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
  7. rigenerazione degli acidi o delle basi;
  8. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
  9. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;L
  10. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
  • smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività, escluse quelle contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE:
  1. trattamento biologico;
  2. trattamento fisico-chimico;
  3. pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
  4. trattamento delle ceneri;
  5. trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
  • recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività, escluse quelle contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE:
  1. trattamento biologico;
  2. pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
  3. trattamento delle ceneri;
  4. trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità dell’attività è fissata a 100 Mg al giorno.

  • deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all’allegato I, punto 5.4 della direttiva 2010/75/CE,prima di una delle attività elencate all’allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 della stessa direttiva, con una capacità totale superiore a 50 Mg (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti);
  • trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attività sopra indicate (le conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività elencate ai punti precedenti).

L’Allegato include una serie di definizioni relative sia a termini generici sia ad inquinanti/parametri. La Decisione si occupa, in generale, di prestazione ambientale complessiva, monitoraggio, emissioni in atmosfera, rumore e vibrazioni, emissioni nell’acqua, emissioni da inconveniente e incidenti, efficienza nell’uso dei materiali, efficienza energetica, riutilizzo degli imballaggi.

Per le emissioni atmosferiche, si descrivono tecniche come la copertura di apparecchiature per ridurre le concentrazioni di inquinanti emessi nell’aria, mentre i BAT-AEL includono le polveri, i composti organici volatili totali, l’ammoniaca, l’acido cloridrico, il mercurio, i clorofluorocarburi e l’odore.

Per le emissioni nell’acqua, le conclusioni si focalizzano su tecniche volte a massimizzare il risparmio idrico ed ottimizzare l’uso dell’acqua, incluso il suo ricircolo e riutilizzo, nonchè la separazione dei flussi di acque reflue in base al loro contenuto di sostanze inquinanti.

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