Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28 marzo 2018 dal titolo “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale decreto entra in vigore il 3 luglio 2018 e disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso; è composto da 6 articoli e 2 allegati e sancisce i criteri affinchè il conglomerato bituminoso, inteso come rifiuto proveniente dalla fresatura a freddo o dalla demolizione delle pavimentazioni bituminose, cessi di essere tale e possa essere qualificato come granulato di conglomerato bituminoso, cioè End of Waste.

In allegato 1, al punto b.1), il decreto descrive le verifiche da effettuare anche sui rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo, mentre al punto b.2) sancisce le verifiche da effettuare su ogni lotto, pari a 3.000 mc, di granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell’impianto.

Affinchè il rifiuto cessi di essere tale e possa essere utilizzato ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, deve soddisfare 3 criteri:

  1. deve essere utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1 del decreto n. 69;
  2. deve rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (sere da 1-7) o UNI EN 13242 a seconda dello scopo per cui ne viene prevista la produzione;
  3. deve risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 del decreto di End of Waste.

Il compito del produttore sarà quello di attestare il rispetto di queste condizioni mediante la “Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni” e dovrà essere compilata come indicato all’articolo 4 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata tramite raccomandata r/r o per via telematica all’autorità competente e dovrà essere conservata per 5 anni, proprio come il campione rappresentativo su cui vengono eseguite le analisi.

Sono previste semplificazioni per le aziende che aderiscono al regolamento EMAS o che sono in possesso di certificazione ambientale UNI EN 14001.

I produttori di granulato di conglomerato bituminoso hanno 120 giorni (quindi entro il 31 ottobre 2018) per presentare all’autorità competente l’adeguamento delle proprie autorizzazioni (AIA oppure ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/06) o comunicazioni (ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/06).

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