Dal 22 agosto 2017 è in vigore il nuovo DPR 13 giugno 2017, n. 120.

In un unico provvedimento ciostituito da 31 articoli suddivisi in 6 titoli e 10 allegati, vengono riporte le norme che disciplinano la gestione delle terre e rocce da scavo.

I piani e progetti approvati prima dell’entrata in vigore del DPR 120/2017 restano disciplinati dalla relativa normativa previgente come stabilito dall’art. 27 del DPR 120/2017.  I progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest’ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo (art. 9)o la dichiarazione sostitutiva (art. 21) ai sensi del nuovo regolamento.

Le principali novità:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse,
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli;
  • la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Le DICHIARAZIONI previste:
– Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
– Documento di trasporto (articolo 6)
– Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)

Abrograzioni:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161.

Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 184 -bis , comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) gli articoli 41, comma 2 e 41 -bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  onvertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per chi opera nel settore dell’edilizia portiamo a conoscenza che:

1- I materiali da scavo interessati da DPR 120/2017:
L’art. 2, comma 1, lettera c) riporta la seguente definizione:

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

2- Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti:
L’impianto di vagliatura può essere una delle possibili destinazioni qualora il terreno contenga anche degli inerti da vagliare, (ghiaia, pietrame o materiali di riporto o simili); se si tratta di terra fine (limi, argille) la destinazione non è plausibile. Secondo il DPR 120/2017 (Allegato 4) riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce

LA REGIONE VENETO

Ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

Inoltre, indica le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA:

  • Tutte le dichiarazioni relative al riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione (prima comunicazione, eventuali modifiche e dichiarazione di fine lavori) vanno inviate via Posta Elettronica Certificata ad ARPAV– Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (indirizzo PEC: terrerocce@pec.arpav.it) e, per conoscenza, al comune in cui ricade il sito di produzione delle terre e, se diverso, al comune in cui ricade il  sito di destinazione.

Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l’applicativo web dedicato. Effettuato l’accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.

  • Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione si applica la clausola di esclusione di cui all’art. 185 del D. Lgs. 152/06, con le modalità indicate dall’art. 24 del DPR 120/2017, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale. In questo caso è prevista la compilazione dell’Autocertificazione predisposta dalla Regione Veneto (Circolare n. 127310 del 25/3/2014) e l’invio SOLAMENTE al comune in cui si trova il sito di produzione.
  • Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all’accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.
  • Le modalità di trasmissione ad ARPAV delle dichiarazioni e dei risultati delle verifiche analitiche sono indicate all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo.

 

 

 

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