Modificata l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”. Obiettivo del Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo del 16/04/2014, è quello di: rendere efficienti le procedure, innalzare i livelli di tutela ambientale, contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per il rilancio della crescita sostenibile. Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017.

Il decreto risponde all’esigenza di ridurre i tempiaumentare la responsabilità dei dirigenti, rendere omogeneo il regolamento sul territorio nazionale, ampliare la nozione di impatto ambientale.

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Tra le novità principali introdotte nel testo dello schema di decreto si ha:

  • la possibilità di richiedere per i progetti di competenza statale, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali (in alternativa al provvedimento di VIA ordinario);
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, con la qualificazione di tutti i termini come perentori;
  • una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente pendenti;
  • una nuova definizione di “impatti ambientali”, contenente anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • la possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità  o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase dello screening; sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale come previsto dalla normativa europea;
  • la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ossia una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti;
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA;
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
  • il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica per consentire l’ampliamento della partecipazione dei residenti;
  • l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali.
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