logo_minambienteIl Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la Circolare ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018 che detta delle “linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Per far fronte agli episodi che si sono verificati nell’ultimo periodo riguardanti incendi nel settore dei rifiuti, il Ministero dell’Ambiente, a seguito di un confronto con i Vigili del Fuoco, ha deciso di emanare queste linee guida che integrano quelle già emanate con Decreto del 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita’ elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

Dopo aver elencato la pluralità di procedure organizzative previste dalla normativa per l’autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, che porta ad un’applicazione non omogenea di modalità operative e pratiche comportamentali per una gestione ottimale ed in sicurezza negli impianti dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti, ed aver richiamato la necessità della prestazione delle garanzie finanziarie (pratica non attuata da tutte le Regioni in caso di impianti che operano in procedura semplificata), il documento entra nel vivo della sua funzione, dettando indicazioni per la prevenzione dei rischi, sia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sia in materia di prevenzione incendi: in tal caso si devono seguire le azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza, prendendo in considerazione anche il fattore chimico-biologico.

Il Ministero dà indicazioni in merito allo stoccaggio dei rifiuti differenziando i casi a seconda dello stato fisico del rifiuto stesso (liquido o solido); inoltre riporta l’importanza di adeguata ventilazione, altezza limitata dei cumuli e rispetto dei quantitativi di rifiuti in ingresso basandosi in base a quelli autorizzati. E’ necessario che il personale sia adeguatamente formato, che vengano svolte operazioni periodiche di manutenzione, monitoraggio e controllo, conoscendo la natura del rifiuto ricevuto (pericoloso o non pericoloso) e l’opportuna separazione nel momento in cui viene posto nelle aree di stoccaggio al fine di evitare eventuale formazione di reazioni chimiche indesiderate, e sapendo di conseguenza come agire in caso di incendio.

Il documento ricorda la figura del direttore tecnico, formato e con idonei requisiti, cui spettano i compiti di controllo dalla fase di accettazione del rifiuto sino alla fase di trasporto ad eventuale successivo impianto di destinazione.

Per gli impianti che non rientrano in A.I.A., il legislatore propone una scheda esemplificativa al fine di agevolare qualsiasi autorità di polizia giudiziaria nello svolgimento della funzione di controllo negli impianti: verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati e riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti previsti, la presenza di presidi antincendio.

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