laptop-1019782_960_720L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 consente di eseguire la formazione in e-learning, inserendo tuttavia dei vincoli al fine di garantire la stessa qualità di un corso di formazione erogato in aula.

In base a quanto riportato nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il datore di lavoro può essere organizzatore dei corsi sia in aula sia in modalità e-learning secondo i criteri dettati nell’Allegato I. Con l’Accordo del 7 luglio 2016, è stata ampliata la possibilità di somministrare formazione in modalità e-learning anche per il modulo A del corso di formazione RSPP, per l’aggiornamento RSPP e ASPP, in base ai criteri inclusi nell’Allegato II.

Il Cnr ha quindi chiesto chiarimenti alla Commissione che ha chiarito, con l’Interpello n. 7/2018, come segue:

  1. l’Accordo Stato Regioni del 2016 esplicita già la necessità di sostituire l’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011 con l’allegato II del presente accordo;
  2. il datore di lavoro non può erogare personalmente ai propri dipendenti la formazione in e-learning poichè “i soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell’Allegato A”; quindi il datore di lavoro, se vorrà erogare formazione in e-learning, dovrà ricorrere solo ai soggetti formatori riportati in questo elenco tassativo e non esemplificativo.

Si ricorda che le tipologie di formazione che possono essere erogate in modalità e-learning sono la formazione generale, di 4 ore, e quella specifica per le aziende classificate a rischio basso, come già riportato nel 21 dicembre 2011. Possono seguire questa formazione anche coloro che svolgono una mansione che comporta la loro presenza saltuaria nei reparti produttivi, come indicato al paragrafo 4 dell’accordo del 2011. Tale modalità è utilizzabile anche per l’aggiornamento della formazione.

Non possono ricevere formazione in e-learning gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

I datori di lavoro quindi potranno erogare la classica formazione in aula a dirigenti, preposti e lavoratori., come dettato dal punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

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