E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 20 febbraio 2018 la Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 7 febbraio 2018 dal titolo “Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuti “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
La DGR è rivolta alle Amministrazioni provinciali ed alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano le autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
Nell’Allegato A si trova l’indicazione in merito alla costituzione, da parte degli Uffici Regionali, di un elenco di prodotti End of Waste autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana, incluse informazioni sui criteri di cessazione “caso per caso”, tipologie ed origine dei rifiuti, trattamento ed utilizzo della sostanza.
Le operazioni di riciclaggio/recupero cui fa riferimento la Delibera sono quelle specificate all’Allegato C della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, in particolare R2, R3, R4, R5, R6 ed R9.
La richiesta di autorizzazione di criteri End of Waste per impianti già autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 rappresenta sempre una modifica sostanziale e. in quanto tale, necessita di un approfondimento istruttorio.
I rifiuti in ingresso devono essere non pericolosi e rispettare il Regolamento CE n. 850/2004 e s.m.i., oppure, in caso di presenza di sostanze pericolose, essere anticipatamente trattati garantendo la rimozione o trasformazione delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto scegliendo le migliori tecniche disponibili (BAT), a meno che la presenza di tali sostanze non sia espressamente prevista nelle specifiche del prodotto finale.
La procedura per il rilascio dei criteri di End of Waste deve analizzare 5 settori di impatto: ambientale e sanitario, economico, normativo, socio/economico. Al fine di garantire i requisiti necessari affinchè decada la qualifica di rifiuto, è necessario che il proponente fornisca la documentazione tecnica necessaria a garantire il rispetto delle condizioni dettate dall’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006.
Il rispetto di tali criteri deve essere accertato per ogni lotto, stabilendone una dimensione “caso per caso” che comunque non può superare i 3.000 mc.
La Regione Veneto inoltre afferma di ritenere “perseguibile ricercare il rispetto delle condizioni di cui al richiamato art. 184 te, comma 1, anche attraverso una fase di sperimentazione da autorizzarsi preventivamente proprio al fine di individuare i criteri di end of waste”.
Il produttore dell’End of Waste deve produrre una dichiarazione di conformità, conservata per almeno un anno dall’emissione; deve conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è stata emessa la dichiarazione per almeno 1 mese.
La mancanza di conformità ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto comporta l’obbligo di gestire il prodotto come rifiuto, rientrando quindi a tutti gli effetti nella Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.