logo_minambienteCon la nota del 5 ottobre 2018 prot. 16293 dal titolo “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″ il Ministero dell’Ambiente ha risposto alle domande formulate da SITEB – Strade Italiane e Bitumi e riprese dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Relazione tra D.M. 69/2018 e D.M. 05/02/1998

Secondo la nota il D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione dei contenuti nel D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se restano valide ed efficaci le disposizioni relative a:

– limiti quantitativi previsti dall’Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;

– norme tecniche di cui all’Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;

– valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;

– norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni già esistenti per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

Cantiere di provenienza 

Con la dicitura “cantiere di provenienza”  si deve intendere il cantiere di provenienza del fresato, cioè il luogo dove il fresato è stato prodotto.

Laboratorio di analisi

Le analisi per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso devono essere eseguite da un laboratorio “dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

Possibili usi del granulato di conglomerato bituminoso

Il “granulato di conglomerato bituminoso” è utilizzabile per produrre “aggregati” per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali, precisando che “nel termine strade si devono ritenere ricompresi tutti i manufatti stradali”.

Il D.M. 69/2018 detta le disposizioni solo per impianti che “producono”:

  • miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
  • miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
  • aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Pertanto il recupero del conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale e utilizzato per la “realizzazione di rilevati e sottofondi stradali” è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998.

Di seguito si riporta il testo integrale della nota del Ministero dell’Ambiente.

Oggetto: Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

In risposta ai quesiti di cui alla nota prot. 63/18 del 07/09/2018 ed ad ulteriori richieste giunte all’attenzione della scrivente Direzione generale, concernenti chiarimenti interpretativi del decreto ministeriale del 28 marzo 2018 n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, si forniscono i seguenti elementi:

  1. in primo luogo, è stato richiesto un chiarimento circa il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. La risposta a tale quesito sarebbe rilevante in quanto chiarirebbe se l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’istanza di autorizzazione dell’impianto, richiesta dall’articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).
    Al fine di rispondere al quesito sottoposto, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
    L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Cessazione della qualifica di rifiuto – stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni enucleate alle lettere da a) a d) del comma 1. Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, i predetti criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 184-ter dispone che “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998 [omissis]”.
    Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, il 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso. Conseguentemente, l’adozione del decreto ministeriale del 2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione, nei limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).
    Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.
  2. si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.
  3. per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell’allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare «per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali», con il termine “strade” si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali.
  4. infine nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla “anagrafica del produttore”, per «cantiere di provenienza» si intende il cantiere di provenienza del fresato.
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