L’attuale evoluzione tecnologica e la realizzazione di nuovi elementi elettrici, ha reso necessario l’aggiornamento della regolarizzazione della progettazione degli impianti.

Il DM 29/9/22, n. 192 ha infatti modificato il DM 37/08, che regola gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il nuovo DM 29/09/22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 il 13/12/22 ed entrato in vigore dal 28/12/22 ha apportato le seguenti modifiche:

Andremo a vedere più semplicemente cosa viene modificato, interpretando in maniera semplice le modifiche.

Abbandonato il termine “impianti in genere” – Art.1 c.2 b)

La definizione “impianti elettronici in genere”, contenuta all’interno del DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b), è stata sostituita dalla più precisa “impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati”.

Inoltre con il Nuovo DM 29/09/22, gli impianti in fibra ottica nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti, vengono considerati all’interno degli impianti di sicurezza.

Dunque l’adeguamento dell’articolo descrive più precisamente la distinzione delle varie connessioni attualmente adottate.La modifica non apporta effetti pratici, posto che nessun impiantista elettrico abbia mai pensato di firmare un progetto o una DICO senza considerare tubi, canali, passerelle, scatole, cassette, ecc., destinate a contenere gli impianti.

Integrazione della “rete dati” e stop alle limitazioni di tensione – Art.2 c.1 a) ed f)

Nell’articolo 2, comma 1, alla lettera a), in cui si parla del tipo delle forniture previste (come acqua, gas ed energia elettrica) viene implementata la rete dati. Invece alla lettera f), vengono eliminate le limitazioni inerenti alle tensioni di esercizio degli impianti senza far distinzione tra l’uso pubblico e privato.

Il responsabile dell’impresa – Art.5-bis

Con il DM 29/09/22 si introduce un nuovo art. 5-bis con cui si attribuisce più onere al responsabile tecnico della ditta installatrice, alleggerendo l’impresa a cui appartiene e/o il progettista inscritto all’albo.

L’articolo stabilisce al comma 1 che il responsabile tecnico dell’impresa installatrice è responsabile dell’inserimento di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti nel progetto edilizio dell’edificio.

Il comma 2 attribuisce al responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto (DICO) e specifica che quest’ultima venga stilata ai sensi di quanto previsto dalle guide CEI 306-2, CEI 306-22 e CEI 64-100/1, 2 e 3, che riguardano la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.

Il comma 3 precisa che la dichiarazione di conformità è necessaria per richiedere l’agibilità. In attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, per assolvere all’obbligo di cui al nuovo art. 5-bis, comma 2, del DM 37/08 e s.m.i. sembra sufficiente che l’impresa installatrice rilasci la normale dichiarazione di conformità, che è comunque tenuta a consegnare al committente al termine dei lavori (DM 37/08, art. 7), con l’accortezza di esplicitare le guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3, tra le norme tecniche applicate agli impianti.

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Fonte immagini: Pixabay

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