“Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.”

Sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI

In materia ambientale,  con l’articolo 12 del “Decreto Milleproroghe” (in G.U. n. 304 del 30/12/2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini”), erano state dettate le disposizioni per rinviare l’applicazione delle sanzioni previste dal SISTRI.

Ad oggi, fino al 31 dicembre 2017, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”: l’obbligo della gestione dei rifiuti deve avvenire
incredibile.jpgsia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI);
sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD).

Scadenza proroga

forseLa cessazione del regime transitorio “scadrebbe” il prossimo 1° gennaio 2018; ma è utile ricordare che lo scorso 1° febbraio è avvenuta la riaggiudicazione della gara per l’individuazione del nuovo gestore SISTRI; pertanto, è lecito chiedersi: la proroga di operatività del SISTRI non subirà un’ulteriore dilatazione dei tempi di entrata in vigore?

I dubbi nascono dalla recente ordinanza con la quale il TAR del Lazio ha posticipato l’udienza, alla data del 24 gennaio 2018, per stabilire la legittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del SISTRI.

Obblighi e Sanzioni

Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe si è limitato solo a posticipare al 1° gennaio 2018 le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo annuale SISTRI.sanzioni

Infatti, ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro).

Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi e/o eventuali modifiche  normative.

Fonti :

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SISTRI per gli Operatori Transfrontalieri
Rifiuti pericolosi classificati solo secondo le regole UE

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