Il Decreto del 1 febbraio 2018 reca modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi.
Si rivolge a coloro che sono iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche in base all’art. 1, c. 124 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, definendo le modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (riportato in allegato al provvedimento) in caso di raccolta presso più produttori o detentori con il medesimo veicolo. L’attività di raccolta deve concludersi nella giornata, una copia del formulario rimane all’ultimo produttore, una al trasportatore ed una all’impianto di destinazione; quest’ultimo restituisce la quarta copia in originale all’ultimo produttore mentre agli altri produttori spedisce copia del formulario, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
I soggetti che esercitano questa tipologia di attività ed hanno l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni in ordine cronologico.
Vengono infine dettate regole per il cosiddetto trasporto “occasionale“, intendendo con questo termine i soggetti che lo svolgono massimo 4 giornate anno e per un quantitativo di 100 ton complessive annue, purchè i metalli ferrosi e non siano di provenienza urbana e le attività di raccolte vengano svolte da associazioni di volontariato ed enti religiosi. In questi casi l’Albo Gestori Ambientali individuerà opportune modalità per l’iscrizione temporanea dei veicoli necessari al trasporto dei rifiuti.