L’articolo 9 del decreto legge 91/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno scorso ed entrato in vigore il giorno successivo) stabilisce che la classificazione dei rifiuti si fa usando le norme europee.

Art. 9: Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

Si sostituisce quindi l’articolo 13, comma 5, lettera b-bis del decreto legge 91/2014, convertito a sua volta dalla legge 116/2014: tale decreto stabiliva che “quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso”. Invece, la decisione 955/2014/UE (citata nell’art. 9 del nuovo decreto) stabilisce che la classificazione di un rifiuti come pericoloso deve essere effettuata ricercando solo le sostanze pericolose “pertinenti” e non tutte quelle che possono conferire le caratteristiche di pericolosità.

Inoltre, secondo il D.L. 91/2014 per individuare i composti presenti nel rifiuto si doveva obbligatoriamente possedere la scheda informativa del produttore, conoscere il processo chimico di produzione del rifiuto e possedere del campionamento ed analisi del rifiuto. Contrariamente, la decisione Ue stabilisce che campionamento ed analisi del rifiuto non sono necessari se il produttore dispone di sufficienti informazioni che gli consentono la classificazione, poichè è sempre responsabilità del produttore l’assegnazione del codice CER al rifiuto.

La ricerca “integrale” dei composti da ricercare e non di quelli che è “ragionevole” ricercare comporta quindi l’impossibilità di dimostrare e, di conseguenza, di classificare il rifiuto come non pericoloso anche quando lo stesso non possiede alcuna delle caratteristiche di pericolo recate dal  Regolamento (Ue) 1357/2014.

In conclusione, il DL 91/2017 stabilisce l’ovvietà della prevalenza ed immediata esecutività delle norme comunitarie su quelle nazionali.

Archivio

Tutti i nostri articoli pubblicati in questa pagina possono essere cercati tramite la barra di ricerca qui sotto: