Le imprese e gli Enti che vogliono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali devono nominare almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e del D.M. 120/2014 art. 10, comma 2.
I requisiti del R.T.G.R.
I requisiti fondamentali per ricoprire il ruolo di R.T. sono di natura giuridica, ovvero:
- non essere in stato d’interdizione o inabilitazione;
- non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. o nei seguenti casi:
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno 10 anni, o se concessa sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 del c.p., oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- non devono sussistere cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalle normative antimafia;
- non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste.
La figura di R.T.G.R.
Il R.T. è obbligatorio per le seguenti categorie:
- Cat. 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- Cat. 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Cat. 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Cat. 6 – imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti;
- Cat. 7 – operatori logistici – categoria non ancora operativa;
- Cat. 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Cat. 9 – bonifica di siti;
- Cat. 10 – bonifica di beni contenenti amianto.
Tale figura invece non è richiesta per le categorie:
- Cat. 2 – bis: attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti;
- Cat. 2 – ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi – raccolta e trasporto occasionale di rifiuti;
- Cat. 3 – bis: RAEE;
- Cat. 4 – bis: commercio all’ingrosso rottami ferrosi e non ferrosi.
Il svolgimento del ruolo di R.T. è possibile solo a seguito del conseguimento:
- di idoneo titolo di studio: essere in possesso almeno di un diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
- di esperienza maturata nei settori di attività per le quali si richiede il ruolo di
- Legale Rappresentante (L.R.)
- Responsabile Tecnico (R.T.)
- Direttore Tecnico (D.T.)
- Dipendente nell’affiancamento del R.T. valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe di iscrizione nella quale l’impresa è iscritta; pertanto con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del R.T., dev’essere comunicato preventivamente l’inizio e la dura del periodo di affiancamento alla Sezione Regionale.
- del superamento della verifica iniziale e periodica, ogni 5 anni, d’idoneità al ruolo. Da tali verifiche sono esonerati coloro che abbiano maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni a fronte di opportuni accertamenti in riferimento alle disposizioni normative vigenti.
Le attività del R.T.G.R.
L’attività del R.T. dev’essere svolta in maniera effettiva e continuativa; tale figura è responsabile dei seguenti compiti:
- porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto delle normative vigenti;
- vigilare sulla corretta applicazione della normativa.
Le incombenze del R.T. in relazione alle categorie di iscrizione rimandano alle seguenti attività:
- coordinare le attività degli addetti dell’impresa;
- definire le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti;
- vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento d’iscrizione e verificare quelle dei soggetti ai quali si affidano i rifiuti;
- redigere e sottoscrivere l’attestazione d’idoneità dei mezzi del trasporto oltre a verificarne l’adeguatezza nel tempo;
- definire le procedure di controllo, di verifica volte a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti, nonché l’esaustività dei documenti necessari.
Qualora il R.T. operi in un centro di raccolta è tenuto a:
- attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto;
- verificare che il centro sia correttamente allestimento e gestito dal personale addetto;
- formare gli addetti sulla tenuta e sulla compilazione dei registri di carico e scarico.
Nell’ambito di imprese dedite alla bonifica (cat. 9 e 10) il R.T. è tenuto a:
- verificare che le attrezzature si mantengano idonee;
- monitorare che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.
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