registro esposizioneIl tema dell’esposizione ad agenti cancerogeni in ambito professionale e delle malattie correlate è complesso, in particolar modo per il periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi della patologia, per la difficoltà nell’isolare il rischio esclusivamente professionale come causa e nel redigere anamnesi accurate.

Che cos’è un agente cancerogeno e mutageno?

In base all’art. 234 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la definizione di agente cancerogeno è:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

mentre la definizione di agente mutageno è la seguente:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Le miscele sono classificate cancerogene e/o mutagene se contengono una o più sostanze classificate come tali, in percentuali uguali o superiori a determinati valori.

Un po’ di normativa…

Il Regolamento CLP n. 1272/2008, a partire dal 1 giugno 2015, ha introdotto una nuova classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene :

Cancerogenicità

Mutagenicità

Il sistema CLP di etichettatura delle sostanze cancerogene e mutagene prevede l’utilizzo di simboli e pittogrammi di pericolo, delle avvertenze Attenzione! e Pericolo! e le indicazioni di pericolo o Hazard Statements (H).

etichettatura cancerogeni

etichettatura mutageni

Il D. Lgs. 81/2008 individua nell’INAIL (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali incaricati della gestione dei flussi informativi riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dei Registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di lavoratori esposti e le cartelle sanitarie e di rischio.

Le modalità di tenuta del Registro e di trasmissione dei dati all’INAIL sono definiti dal D.M. 155/2007. In particolar modo, il datore di lavoro deve:

  • consegnare copia dei Registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’istituto ne faccia richiesta;
  • comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
  • consegnare il Registro in caso di cessazione dell’attività dell’impresa;
  • richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano l’iscrizione ai Registri.

L’obiettivo è quello di mantenere traccia delle esposizioni cui è stato sottoposto il lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse; l’importanza di mantenere l’integrità della “storia” dei livelli di esposizione del lavoratore è legata all’effetto di accumulo delle sostanze tossiche nell’organismo umano.

L’Istituto ha quindi istituito, ed aggiorna periodicamente, un sistema di registrazione delle esposizioni professionali dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, permettendo un’azione di monitoraggio nazionale sull’esposizione negli ambienti di lavoro.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 183 del 25 maggio 2016, dal 12 ottobre 2017 è prevista la trasmissione dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e dei Registri di esposizione ad agenti biologici esclusivamente per via telematica.

Per i datori di lavoro procedura unica online

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell’Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

La modalità telematica permette ai datori di lavoro di assolvere all’obbligo attraverso un percorso guidato, con campi precompilati e tabelle di riferimento usando un’unica procedura, rispetto al passato, per ASL e INAIL. Inoltre permetterà alle ASL, in fase di regime, di disporre dei dati tramite l’applicativo INAIL in maniera diretta, senza svolgere attività di ricezione, trattamento, archiviazione.

Nel caso di trasmissione via PEC del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it ed all’indirizzo di posta certificata della ASL territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

Valutare in maniera integrata i dati di esposizione con i dati di patologia

Dal punto di vista della ricerca scientifica, la nuova procedura consentirà di valutare in maniera integrata i dati di esposizione con i dati di patologia, in particolare con i dati della sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali.

Una “mappa” delle esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici in Italia

Il sistema consente anche di mappare le esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici nei luoghi di lavoro in Italia. Al momento la base di dati conosciuti è costituita da informazioni riguardanti 17.000 aziende, 180.000 lavoratori e circa 400.000 misure di esposizione. L’obbligo della trasmissione per via telematica dei Registri di esposizione dovrebbe consolidare la capacità informatica del sistema.

Monitoraggio continuo dell’intera storia lavorativa del soggetto esposto

La legge prescrive una “sorveglianza continua” dovuta al fatto che effetti dell’esposizione ad agenti cancerogeni sulla salute si verificano con un effetto “di accumulazione”. Diviene quindi fondamentale monitorare l’esposizione in continuità, facendo riferimento alla storia lavorativa del soggetto.

Comunication 2

 

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