Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), all’art. 103 dichiarava la proroga della validità delle autorizzazioni in essere, incluse quelle ambientali. Tuttavia tale proroga riguardava i provvedimenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020, dichiarazione dello stato d’emergenza causa COVID-19, ed il 31 luglio 2020, cessazione prevista dello stato d’emergenza. In realtà questo termine è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021.

Legge n. 159 del 27 novembre 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge del 27 novembre 2020 si modifica il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 dicembre 2020, apportando variazioni all’art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Il comma 2 dell’art. 103 riportava:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Il nuovo provvedimento sostituisce le parole “il 31 luglio 2020” con le seguenti “la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Riepilogando quindi, il modificato art. 103 comma 2 diviene “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. A tal proposito anche Albo Gestori Ambientali ha rilasciato una Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 riguardante la proroga della validità delle autorizzazioni in scadenza in questo periodo d’emergenza

Infine, la Legge 27 novembre 2020 precisa che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto -legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Fonte immagini: Pixabay

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