Non sono semplici allarmismi ma, seppur rarissimi, i casi di morte per incidente domestico accadono; proprio pochi giorni fa su svariati siti internet si leggeva di una giovane donna spagnola che durante le normali e consuete pulizie di casa è rimasta vittima di un mix fatale di prodotti comunemente usati: la causa di decesso sembra essere attribuibile ad un’intossicazione da ammoniaca miscelata con candeggina, combinazione molto reattiva.

La presenza e l’utilizzo delle sostanze e delle miscele pericolose durante un qualsiasi lavoro (di certo non c’è nessuna differenza tra la “signora di casa” che durante il normale management familiare svolge le pulizie di casa,  e le attività che svolge una colf o un’addetta dell’impresa di pulizie, sono di fatto sottoposte agli stessi tipi di rischio), è una situazione che richiede una particolare attenzione tenuto conto della gravità delle possibili conseguenze che il trattamento, o uso improprio degli agenti chimici, può causare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, nonché all’ambiente.

È fondamentale quindi sensibilizzare le persone su questo tema, durante i corsi di informazione e formazione, per far capire che la routine o l’uso comune non sono sinonimi di sicurezza, anzi! Vi è la necessità di evitare, se non strettamente necessario, l’uso di prodotti chimici pericolosi e porre ancor più attenzione nelle miscelazioni di prodotti.

Ricordiamoci che le sostanze e le miscele usualmente utilizzate sono numerosissime e soprattutto diffuse ovunque, non solo nelle imprese chimiche;  e per limitare i rischi, quindi, non dobbiamo limitarci ai criteri delle classificazioni di legge, ma dobbiamo valutare come un agente chimico interagisce nel contesto in cui è utilizzato o è presente: ossia, le potenzialità di rischio intrinseco dell’agente chimico durante il suo uso, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

Per gli ambienti di lavoro il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riserva alle “Sostanze Pericolose” il Titolo IX che è composto da quattro Capi e n. 45 articoli (dall’art. 221 all’art. 265):

Capo I         Protezione da agenti chimici
Capo II        Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Capo III       Protezione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto
Capo IV      Sanzioni

Inoltre il suddetto Decreto Legislativo prevede l’obbligo per il Datore di Lavoro di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischio, per programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in modo appropriato al livello di potenziale esposizione.

 

“Tutte le sostanze sono dei veleni

Non vi è nulla che non sia veleno

Solo la dose differenzia un veleno da un rimedio”

                                                      Paracelso (1500)

 

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