È ormai alle porte il pensionamento dello storico Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, che sino ad oggi ha regolamentato i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro.

Tre nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio

L’evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi ha fatto sì che il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborasse tre distinti provvedimenti che sono stati sottoposti all’attenzione della Commissione Europea, e che superano definitivamente il D.M. 10 marzo 1998.

Il tavolo tecnico costituito dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero del Lavoro ha quindi previsto l’adozione di più decreti, in osservanza a quanto previsto anche dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, nei quali fossero definiti per le attività lavorative: misure, metodi di controllo e manutenzioni, i criteri di gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Scopriamo i Decreti, le loro novità e l’effettiva entrata in vigore di ciascuno.

  1. Il Decreto “Controlli”, stabilisce i requisiti necessari per poter effettuare gli interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti, su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nell’attività, da parte di tecnici manutentori appositamente qualificati, mentre la sorveglianza potrà essere affidata a lavoratori adeguatamente istruiti, mediante idonee liste di controllo. Tale Decreto del 1 settembre 2021 – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”- è costituito da un articolato normativo e da due allegati; è pubblicato in Gazzetta n. 230 del 25-09-2021. Entrerà in vigore dal 25 settembre 2022.
  2. Il Decreto “GSA”, che stabilisce quali sono i luoghi di lavoro interessati, le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (GSA) sia in esercizio che in emergenza; l’informazione e la formazione lavoratori e addetti, la designazione degli addetti al servizio antincendio, i requisiti dei docenti. Tale Decreto del 2 settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”-è costituito da otto articoli e da cinque allegati, è pubblicato in Gazzetta n. 273 il 04-10-2021. Entrerà in vigore dal 3 ottobre 2022.

A tutt’oggi si è in attesa del cosiddetto “Decreto Minicodice”, sarà una guida alla progettazione antincendio per le attività a basso rischio d’incendio, non comprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1. Il Decreto tratterà i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Esso è in attesa di pubblicazione sulla G.U.

Quali novità potranno interessare i Datori di Lavoro

Le principali novità annunciate per i Datori Lavoro, per quanto concerne i luoghi di lavoro in considerazione delle diverse realtà aziendali (Decreto GSA), verteranno sulle tematiche del Piano di Emergenza (misure organizzative e gestionali) e della formazione. Per quest’ultima tematica viene, e possiamo dire finalmente, affrontata anche la tempistica di aggiornamento entro la quale gli addetti al servizio antincendio dovranno formarsi.

Purtroppo, dalla lettura dei Decreti già pubblicati in Gazzetta Ufficiale (“Controlli” e “SGA”), si denotano disposizioni contrastanti con alcune normative già in vigore, come il citato Decreto Legislativo n. 81/2008, o diciture discordanti che fanno nascere dubbi nelle azioni che si dovranno intraprendere.

Un “anno sabbatico” per un’armonizzazione normativa

Sono già arrivati, infatti, a pochi giorni della pubblicazione sia del D.M. 1 settembre 2021 che del D.M. 2 settembre 2021, i primi chiarimenti dal Dipartimento dei Vigili Del Fuoco con la pubblicazione di due circolari specifiche:

Ci si auspica, pertanto, che in questo “anno sabbatico”, ossia, nell’anno che intercorre per l’entrata in vigore dei Decreti, i Ministeri coinvolti con l’ausilio dello specifico Tavolo Tecnico, forniscano gli opportuni chiarimenti atti a eliminare ogni tipo di ambiguità.

Fonte immagini: Pixabay

Archivio

Tutti i nostri articoli pubblicati in questa pagina possono essere cercati tramite la barra di ricerca qui sotto: