INAIL dà la corretta interpretazione

Nuovo intervento dell’INAIL sul tema della responsabilità del Datore di Lavoro (DL); con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’Istituto dà la corretta interpretazione dell’art. 42, c. 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla Legge n. 17 dal 24 aprile scorso.

Dopo la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, INAIL con la nota prot. n. 5239 del 20 maggio 2020 fornisce ulteriori istruzioni operative nonché chiarimenti in relazione alla tutela infortunistica nei casi accertati da contagio da COVID-19.

  1. L’Istituto ribadisce che l’infezione da SARS-Cov-2, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Riafferma i principi vigenti nell’ambito della disciplina speciale infortunistica in materia di patologie causate da agenti biologici come richiamati nella circolare n. 13; il COVID-19 rientra in queste patologie e se contratto in occasione di lavoro è sempre da inquadrare e trattare come infortunio sul lavoro anche quando gli effetti si manifestano dopo un certo tempo.
  2. L’istituto dispone che, se il contagio è riconducibile all’attività lavorativa, l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con l’astensione dal lavoro.
  3. L’istituto prevede espressamente che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidano sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma siano a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata e quindi senza maggiorazione di oneri per l’impresa.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da COVID-19 non è correlato a responsabilità penale e civile del Datore di Lavoro; tale responsabilità dev’essere comunque accertata e dev’essere provato il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il contagio.

Nella nota INAIL viene espresso chiaramente, a esclusione di alcune categorie di lavoro (rientranti nella “presunzione semplice”, come gli operatori sanitari, gli addetti front-office, etc.), che l’origine professionale del contagio deve fondarsi sulla valutazione in ordine a comportamenti omissivi del datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo nel caso di violazione di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali e tecniche; nel caso dell’emergenza da COVID-19 tali obblighi si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1, c. 14 del Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33.

Fonte: Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Fonte immagini: Pixabay

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