È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 marzo 2022 n. 24 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19”. Tale decreto modifica le misure contro il Covid-19, eliminando gradualmente le restrizioni attualmente in vigore a partire dal 1° aprile 2022. Il decreto, inoltre, sancisce il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022.

Vediamo le modifiche che verranno attuate dal 1° aprile 2022.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il “Green Pass base” (vaccinazione, guarigione, test) e dal 1° maggio 2022 verrà eliminato l’obbligo del Green Pass. Resterà in vigore l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per coloro che svolgono le professioni sanitarie e per i lavoratori negli ospedali e nelle RSA fino al 31 dicembre 2022.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)

Con il nuovo D.L. 24 marzo 2022 viene reiterato l’obbligo delle mascherine FFP2 per l’uso dei mezzi di trasporto, per l’accesso a funivie e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto (per approfondimenti si veda l”art. 5 c.1 D.L. 24 marzo 2022 n. 24). Per tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra, invece, resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), di cui all’art. 74, c 1, del D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche.

Isolamento e autosorveglianza

Dal 1° aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, ovvero chi risulta positivo al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

Coloro, invece, che hanno avuto un contatto stretto con un caso positivo dovranno applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Per approfondimento si veda l’art. 4 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24.

Linee guida e protocolli

Nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono comunque le esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Per tale motivo dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, potrà:

  • adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
  • introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Si può dedurre, pertanto, la necessità per le aziende di mantenere e aggiornare le procedure e i protocolli instaurati, almeno fino al 31 dicembre 2022.

Graduale eliminazione del Green Pass base

All’art. 6 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 si legge che “[…] Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati, fermi restano quanto previsto dall’articolo 9 -ter.1 e dagli articoli 4 -ter.1 e 4-ter.2 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; […].

Graduale eliminazione del Green Pass rafforzato

All’art. 7 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, si legge che […] Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; […].

Si consiglia di rimanere aggiornati e seguire l’evoluzione delle novità sui siti ufficiali e fonti attendibili (Ministero della Salute, Governo Italiano, ecc…).

Il presente articolo è un aggiornamento a quelli precedentemente pubblicati, quali Ambito lavorativo privato e Green Pass.

Fonte immagini: Pixabay

Archivio

Tutti i nostri articoli pubblicati in questa pagina possono essere cercati tramite la barra di ricerca qui sotto: