Il D. Lgs. 81/2008, al Capo IV del Tiolo VIII obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici. La Direttiva 2013/35/CE del 25 giugno 2013, che ha abrogato la precedente Direttiva 2004/40/CE ed è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 159/2016 si riferisce, in modo particolare, alle radiazioni aventi frequenza compresa tra 0 Hz e 300 Hz.

Dove si trovano i campi elettromagnetici?

Essi sono invisibili per l’uomo, ma sono presenti ovunque e sono dovuti al fondo naturale terrestre oppure ad eventi naturali, come il campo che si genera da un fulmine.

Wi-FiEsistono, ovviamente, anche campi generati dall’uomo, come impianti radio-TV e cellulari, elettrodotti, apparati utilizzati per scopi biomedicali, impianti per lavorazioni industriali e dispositivi collegati alla rete elettrica (elettrodomestici).

Il parametro con cui si misurano le onde elettromagnetiche prodotte da un campo è la frequenza, definita come il numero di oscillazioni che l’onda compie in un secondo. Si misura in Hertz (Hz) ed in base ad essa è possibile individuare:

  • campi elettrici e magnetici statici (0 Hz);
  • campi a frequenze estremamente basse (fino a 300 Hz);
  • campi a frequenza intermedia (300 Hz – 10MHz);
  • campi a radiofrequenza e microonde (10 MHz -300 Gz).

Al variare della frequenza del campo elettromagnetico variano le interazioni con il corpo umano.

I rischi per la salute

A seguito di studi effettuati dalla comunità scientifica è stato possibili distinguere gli effetti dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici in effetti di natura acuta (con manifestazione a breve termine) e cronica (con manifestazione dopo lunghi periodi di esposizione a livelli bassi di campi elettromagnetici).

Gli effetti di natura acuta si verificano al di sopra dei valori limite di esposizione e si manifestano sotto forma di problematiche al sistema visivo, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari se l’uomo viene esposto ad alte frequenze; per esposizione a basse frequenze si sono osservati effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale e su quello ventricolare.

Per gli effetti, invece, a lungo termine non si hanno ancora trovato indicazioni precise riguardo gli effetti provocati sull’uomo.

Se la valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici si conclude con un’esito apprezzabile per quanto concerne il rischio per la salute, la valutazione stessa si può concludere con una “giustificazione” del datore di lavoro in cui si afferma che non è necessaria una valutazione più dettagliata.

Condizioni espositive giustificabili

Si considerano condizioni espositive giustificabili le attrezzature e le situazioni riportate nella Tabella 1 della Norma Tecnica CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici“.

Alcuni luoghi di lavoro definiti “giustificabili” sono uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri…

Valutazione con misure

La Norma Tecnica include anche un elenco di attrezzature e situazioni per cui invece è indispensabile effettuare le misurazioni: operazioni di saldatura elettrica e dielettrica, impianti di riscaldamento ad induzione, trasporti elettrici, reti di distribuzione di energia elettrica in luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri di Tabella 1.

normaLe norme di riferimento per poter effettuare misura e calcolo dei livelli di campi elettromagnetici sono:

  • Norma CEI 211-6 – “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 Hz, con riferimento all’esposizione umana“;
  • Norma CEI 211-7 – “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 Hz – 300 Hz, con riferimento all’esposizione umana“.

La “Guida non vincolante di buona prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” si suddivide in 3 volumi:

  1. Primo volume: guida pratica allo svolgimento della valutazione;
  2. Secondo volume: studi di casi;
  3. Terzo volume: guida per le PMI.

La valutazione deve identificare le aree in cui si superano i limiti di esposizione: l’individuazione di tali aree è utile per tutelare categorie di lavoratori particolarmente sensibili, come donne in gravidanza e portatori di dispositivi elettronici impiantati attivi
(pacemaker). Tali zone andranno opportunamente segnalate e delimitate.

Si fa presente, infine, che la valutazione deve essere aggiornata ogni 4 anni poichè possono variare i soggetti particolarmente sensibili. Nel caso in cui si riscontri il superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale sarà necessario eseguire formazione in azienda, esplicitando le procedure da adottare nell’utilizzo di sorgenti CEM e nell’accesso delle aree in cui vengono impiegate.

Per sapere quali altri rischi specifici devono essere valutati per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro leggi anche il nostro Rischi specifici: quali sono e come si valutano?

Il nostro studio è sempre disponibile per effettuare valutazioni dei rischi specifici, non esitare a contattarci!