La legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha dettato la cessazione di utilizzo di materiali contenenti amianto, tuttavia il problema dell’esposizione non è scomparso ma ha solo assunti caratteri nuovi e talvolta più difficili da individuare. Attualmente, il rischio di esposizione all’amianto non è più legato a processi industriali, bensì ai manufatti contenenti amianto presenti sul territorio ed all’esposizione ambientali a minerali asbestiformi (aventi la struttura dell’amianto) causata dal movimento delle rocce.
In Italia la presenza di giacimenti di minerali contenenti amianto (ofioliti) è accertata nell’arco alpino e prevalentemente sulla dorsale appenninica, dall’Appennino ligure-piemontese fino in Val Tiberina, attraverso quello tosco-emiliano, per proseguire nell’Appennino calabro-lucano.
Cosa sono le ofioliti e perchè sono fonti di rischio per la salute?
Le ofioliti sono rocce di natura mafica ed ultramafica (cioè ricche di composti di ferro e magnesio), dette anche pietre verdi per la loro colorazione. Gli affioramenti in Calabria sono un’importante risorsa economica per il territorio, ma rappresentano anche un potenziale rischio per la salute umana poichè spesso contengono materiale fibroso di origine asbestiforme.
Nel corso degli anni gli affioramenti ofiolitici sono stati impiegati in due particolari tipologie di lavorazioni a seconda della compattezza della roccia:
- friabile, si estrae il pietrisco che viene utilizzato come inerte per calcestruzzo o per il riempimento di scavi o per ril
evati stradali;
- compatta, si estraggono grossi blocchi di pietra usati per lavorazioni più particolari, quali manufatti per arredo urbano, elementi ornamentali da giardino e decorativi, portali, cornici, arte lapidea, realizzazione di gioielli e pavimentazioni.
Dove è possibile trovare affioramenti ofiolitici in Calabria?
Sono distribuiti tra le province di Cosenza e di Catanzaro: quelli più significativi e sfruttati a livello economico sono localizzati sul monte Reventino, in provincia di Catanzaro al confine con la provincia di Cosenza, mentre cave non attive sono presenti nei comuni di Platania, Conflenti, Martirano Lombardo e Decollatura, da cui venivano estratti materiali sia per inerti sia in blocchi.
Quali attività lavorative possono essere considerate rischiose?
Le attività lavorative da considerare rischiose sono l’estrazione del materiale e la sua lavorazione, processi che possono esporre il personale addetto alle fibre di amianto. Tuttavia, la presenza delle cave in disuso (spesso sfruttare in modo illecito) e gli affioramenti naturali i prossimità di centri abitati possono costituire una sorgente di diffusione di fibre di amianto nell’ambiente circostante anche in seguito a perforazioni e movimentazione del terreno. Di conseguenza, anche attività come l’edilizia, l’agricoltura, la realizzazione di strade e gallerie possono costituire rischio per gli operatori addetti, inconsapevoli del pericolo, e per la popolazione.
Non meno importante, economicamente parlando, è lo sfruttamento della pietra verde di Delianuova (RC) per la realizzazione, a livello artigianale, di elementi decorativi e gioielli.
Come limitare l’esposizione ad amianto?
Il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1996 contiene i criteri attuativi per gli interventi di estrazione, l’uso di pietre verdi e gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto.
Occorre definire caso per caso il livello di pericolosità adottando, nel caso di attività estrattive, dei livelli di attenzione nel controllo del fronte di scavo, soprattutto in presenza di venature bianco-verdastre con evidenti elementi fibrosi.
Dal punto di vista operativo, è opportuno un continuo e attento monitoraggio del sito, all’inizio dell’attività della cava e durante l’avanzamento del fronte per identificare le zone maggiormente a rischio per la possibile presenza di amianto.
La complessità dello studio degli affioramenti ofiolitici rende necessario il coinvolgimento di più istituzioni, ognuna per le specifiche conoscenze tecniche e competenze territoriali per valutare e classificare preliminarmente i giacimenti di ofioliti in funzione dell’eventuale contenuto di amianto e individuare le misure di controllo, prevenzione e mitigazione del rischio connesso all’esposizione ad amianto per gli addetti ai lavori, garantendo allo stesso tempo la tutela dell’ambiente circostante e la salute della popolazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- L. 257/1992 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
- D. M. 14/05/1996 – Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della L. 257/1992, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
- D. M. 101/2003 del Ministro dell’Ambiente. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della L 93/2001.
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fonte: INAIL