pexels-photo-113885.jpegE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018 la rettifica della decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato alla decisione 2000/532/CE.

Le variazioni riguardano fondamentalmente la descrizione di alcuni codici CER, “spalmate” tuttavia in quasi tutti i capitoli dell’elenco: ad esempio, il capitolo 17 che prima recitava “Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)” ora è identificato dalla dicitura “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)“.

O ancora, il CER 100101 prima era descritto come “Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)“, mentre ora la descrizione corretta è “Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)“.

Importante anche il cambiamento effettuato al capitolo 20, riguardante i rifiuti urbani, in cui il codice CER precedentemente identificato come “Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico” ora si legge come “Rifiuti della pulizia delle fognature“.

A fronte della mancanza di indicazioni in merito all’entrata in vigore di tali modifiche, le nuove descrizioni devono ritenersi immediatamente vigenti dal momento della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 9 aprile 2018.

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