La gestione delle scadenze è un tema complicato ed è difficile tener sotto controllo gli aggiornamenti di tutti gli operatori. Infatti, la formazione di un addetto dipende da quando è stato assunto, dalla mansione, dai suoi incarichi personali e da quando ha frequentato i corsi, egli può essere soggetto anche ad una decina di corsi (corso base, c. rischi specifici, c. preposto, c. antincendio, c. primo soccorso, c. lavori in quota, c. spazi confinati e c. attrezzature ai sensi dell’Accordo del 22/2/2012).

Dopo la prima scadenza dell’obbligo di aggiornamento all’11 gennaio 2017 per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 (e cioè lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di Lavoro RSPP),  l’obbligo di aggiornamento è fissato in 5 anni dalla data dell’effettivo completamento del percorso formativo se il corso di formazione è avvenuto dopo tale data.

I specifici percorsi formativi prevedono diverse scadenze per l’aggiornamento, che si può distribuire nei vari anni o si può concentrare in una singola sessione purchè il totale delle ore sia conforme a quanto previsto.

Ricordiamo che l’aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti ha la durata di 6 ore ed è valido per tutti i macrosettori ATECO. La formazione specifica così erogata avrà nuovamente validità quinquennale.  Invece, per altre figure specifiche come per esempio l’addetto al primo soccorso vanno aggiornati con periodicità triennale, mentre gli RLS devono aggiornarsi annualmente.

Diversamente per il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), i percorsi di aggiornamento hanno sempre scadenza quinquennale ma la durata è in funzione del livello di rischio dell’azienda (Basso, Medio o Alto: macrosettori ATECO), come indicato nell’Allegato II dell’Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il mancato rispetto delle scadenze formative di legge è sanzionato come previsto dal D.Lgs. 81/08. Vi invitiamo dunque a controllare la data in cui è stato effettuato il corso e a verificare quali lavoratori devono necessariamente aggiornarlo.

Ricordiamo che il ns Studio effettua corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, il programma dei corsi è convalidato dall’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro e sono organizzati ai sensi dell’Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico, gli attestati verranno rilasciati da: ANFOS “Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro”.

Per ulteriori chiarimenti contattaci siamo ovviamente a disposizione per i corsi effettuati presso la nostra sede e/o la vostra Azienda.

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