Il D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. definisce un lavoratore come tale, indipendentemente dalla tipologia e durata contrattuale con cui svolge la propria attività, abbia esso retribuzione o meno; qualora quindi un’azienda presenti all’intero del proprio personale soggetti che svolgono attività di stage o tirocini formativi, essa ha il dovere di adempire agli obblighi del decreto sopra citato che nei confronti dei lavoratori garatisce salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli stagisti e tirocinanti, ai sensi dell’accordo sulla formazione dei lavoratori, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda della fascia di rischio(basso, medio, alto) nella quale è inserita l’attività che andranno a svolgere all’interno dell’azienda.

Questo vale anche per l’alternanza scuola-lavoro?

Il quesito trova risposta nel D.M. del 3 novembre 2017 n°195- art.5, dove viene specificata la modalità di applicazione della normativa per la tutale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. L’articolo riporta che gli studenti dovranno ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre gli oneri a carico delle aziende ospitanti. Viene stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. Agli studenti è inoltre garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.; essa è a cura delle aziende locali o del soggetto su cui gravano eventuali gli oneri a cui essa conseguono. Ogni studente inoltre viene assicurato presso INAIL contro infortuni e malattie professionali; vengono inoltre coperti dalla responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell’istituzione scolastica e per eventuali attività svolte al di fuori della sede ospitante, purché comprese nel progetto formativo.

 

Archivio

Tutti i nostri articoli pubblicati in questa pagina possono essere cercati tramite la barra di ricerca qui sotto: