skyscraper-3257057_960_720Dopo dieci anni dall’entrata in vigore delle Norme Tecniche di Costruzione (NTC) del 2008 (approvate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2018) arrivano le NTC 2018 approvate con Decreto del 17 gennaio 2018 e pubblicate sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2018. Tali norme sono entrate in vigore il 22 marzo 2018 e sostituiscono quelle precedenti. Esse definiscono i criteri per progetto, esecuzione e collaudo delle costruzioni, i requisiti di resistenza meccanica, stabilità e durabilità anche in tema di prevenzione incendi; indicano infine i criteri generali di sicurezza sia di nuove strutture, sia per adeguamento e riqualificazione di quelle già esistenti. 

Attualmente la Circolare esplicativa ed alcune Linee guida contenenti istruzioni operative per l’applicazione delle nuove Norme sono in fase di stesura da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Come è strutturato il nuovo Decreto?

E’ formato da 3 articoli ed un allegato diviso a sua volta in 12 capitoli:

  • L’art. 1 detta l’approvazione del testo riguardante le norme tecniche per le costruzioni riportato in allegato e che costituisce parte integrante del decreto; precisa in modo particolare che queste norme sostituiscono le precedenti;
  • L’art. 2 indica la durata del periodo transitorio: in particolare per le opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto è possibile applicare le norme precedenti. Per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati (e che siano stati redatti con le NTC 2008) prima della data del 22 marzo, è possibile seguire le regole previgenti a patto che la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di entrata in vigore, cioè entro il 22 marzo 2023. Per le opere private per cui le opere strutturali siano in fase di esecuzione  per cui progetti esecutivi siano già stati depositati alla data del 22 marzo 2018 si possono applicare le norme precedenti fino alla data di ultimazione dei lavori ed al collaudo statico.
  • L’art. 3 indica la data di entrata in vigore del Decreto, il 22 marzo 2018.

Quali sono le novità introdotte?

Messa in sicurezza: sono state introdotte semplificazioni per le operazioni di adeguamento sismico da effettuare per edifici esistenti.

Materiali e prodotti per uso strutturale: sono introdotti nuovi materiali per incentivare l’applicazione delle  nuove tecnologie, come i calcestruzzi fibrorinforzati.

Verifica al confinamento dei nodi: è stata inserita la progettazione in capacità cella verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche per duttilità bassa.

Gerarchie delle resistenze: sono stati aggiornati i coefficienti di sovraresistenza e, nel calcolo con la gerarchia delle resistenze, la richiesta di resistenza può essere assunta non superiore alle azioni valutate con comportamento non dissipativo.

Geotecnica: è sempre previsto l’uso dell’approccio geotecnico di tipo 2.

Tensioni ammissibili: è possibile progettare solo con il metodo degli stati limite.

Strutture in muratura: sono stati modificai i fattori di struttura per gli edifici in muratura.

Eurocodici: poichè la sicurezza strutturale è di competenza degli Stati Membri, le appendici agli Eurocodici garantiscono che i parametri di sicurezza da usare con gli Eurocodici siano coerenti con quelli delle NTC 2018.

Gli aspetti positivi di questo aggiornamento delle NTC riguardano l’omogeneizzazione delle terminologie previste dagli Eurocodici e l’allineamento alle norme tecniche europee, tuttavia non sono presenti aspetti innovativi, simbolo dei progressi tecnici e scientifici nel mondo delle costruzioni.

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