Il Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (definito “D.L. semplificazioni”) è stato convertito nella Legge n. 12/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36), confermando la soppressione del SISTRI. Si chiude quindi un viaggio travagliato della durata di circa 8 anni che ha comportato spese pari a circa 200 milioni di euro investite in un sistema non operativo.

I soggetti che erano obbligati all’iscrizione al SISTRI non dovranno versare il contributo annuale, né vedranno restituiti i contributi annuali versati in precedenza; inoltre, altri costi dovranno essere sostenuti da parte delle aziende per la rimozione e restituzione dei dispositivi (sia USB che black box), solo che sino ad ora non sono state rilasciate indicazioni operative in merito alle modalità con restituire gli apparecchi ai legittimi proprietari.

La nuova Legge ha abbandonato quindi un sistema di tracciabilità, che non è mai decollato, per annunciare l’attivazione di un nuovo SISTRI 2.0, definito come “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, introdotto mediante l’art. 6 della Legge n. 36/2019.

Tale registro, formalmente istituito a partire dal 13 febbraio, sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente; le modalità di organizzazione e funzionamento, gli obblighi e le sanzioni saranno dettate da un Decreto che verrà emanato dal Ministro dell’Ambiente, di comune accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quali sono i soggetti obbligati all’adesione al registro?

  • Gli enti e le imprese che effettuano attività di trattamento rifiuti (recupero e/o smaltimento);
  • i consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari senza detenzione di rifiuti non pericolosi;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare i rifiuti da lavorazioni industriali, i rifiuti da lavorazioni artigianali e i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

E coloro che non sono obbligati?

Possono aderire in modo volontario al registro.

Il decreto cosa includerà?

Il decreto definirà:

  • le modalità organizzative e di funzionamento del registro
  • le modalità di iscrizione
  • gli adempimenti per i soggetti iscritti.

Tale decreto determinerà anche gli importi dovuti per diritti di segreteria e contributo annuale (e le modalità di versamento degli stessi) necessari per coprire i costi di funzionamento che sistema.

Infine, saranno stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non si iscriveranno al Registro elettronico, nonostante l’obbligatorietà, non verseranno (o verseranno parzialmente) il contributo annuale e per chiunque violi gli adempimenti stabiliti dal decreto stesso.

Cosa devono fare i soggetti obbligati in questo periodo di transizione sino alla piena operatività del Registro elettronico?

I soggetti obbligati continuano a garantire la tracciabilità del rifiuto mantenendo gli adempimenti agli artt. 188 (oneri previsti per i detentori e produttori di rifiuti), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registro di carico e scarico) e 196 (formulario di identificazione dei rifiuti).

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