Con la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali,  In vigore dal prossimo 15 giugno 2018, vengono definiti i criteri e i requisiti per iscriversi alla nuova sottocategoria denominata 4-BIS per la raccolta il trasporto in modalità semplificata dei rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi.

Condizioni  e requisiti
Le imprese che intendono iscriversi alla categoria in semplificata 4-BIS devono attenersi alle seguenti specifiche:

  • Tale categoria esclude l’iscrizione contemporanea ad altre categorie dell’Albo per il trasporto dei rifiuti.
  • Le imprese devono essere iscritte al registro imprese o al repertorio economico amministrativo [ATECO 46.77.10] e devono essere in possesso dei requisii generali richiesti dall’Albo gestori [ai sensi dell’art. 10 del D.M. 120/2014]
  • L’impresa dovrà dimostrare la disponibilità sino a un massimo di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portato utile non superi complessivamente le 3,5 tonnellate.
  • L’iscrizione è quinquennale ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione pari a €. 50,00 oltre ai diritti di segreteria oggi pari a €. 10,00.

Identificazione dei rifiuti e relative quantità
Le imprese che intendono operare in cat. 4 BIS saranno autorizzate a:

  • Raccogliere e trasportare un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate di rifiuti
  • Le tipologie di rifiuti non pericolosi sono di seguito identificati:
  • 02 01 10 – rifiuti metallici
  • 12 01 01- limatura e trucioli di metalli ferrosi
  • 12 01 03 – limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente a i rifiuti non polverulenti)
  • 12 01 21 – corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
  • 12 01 99 – rifiuti non specificati altrimenti (così come descritti nell’Allegato 1-, sub. Allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
  • 15 01 04 – imballaggi metallici
  • 17 04 01 – rame, bronzo, ottone
  • 17 04 02 – alluminio
  • 17 04 03 – piombo
  • 17 04 04 – zinco
  • 17 04 05 – ferro e acciaio
  • 17 04 06 – stagno
  • 17 04 07 – metalli misti
  • 17 04 11 – cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
  • 20 01 40 – metalli
  • 20 03 07 – rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)autocarro-e1527172331300.jpg

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