Il 28 marzo 2019 la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza in merito alla classificazione di rifiuti aventi codici a specchio.

Come tutti sappiamo, il produttore/detentore del rifiuto è il soggetto obbligato all’attribuzione del codice CER, non certo il trasportatore o il destinatario!

Ma se si tratta di rifiuti con codici a specchio, come ci si deve comportare in tal caso?

In base al “principio di precauzione”, il detentore sarebbe tenuto allo svolgimento delle analisi dirette a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nei rifiuti in esame. Bisognerebbe ricercare i composti “peggiori”, indipendentemente dalla loro presenza nel ciclo di produzione, senza tener conto quindi del principio di pertinenza delle sostanze rispetto al ciclo produttivo d’origine.

In base al principio di pertinenza e quindi alla tesi di “probabilità” invece, il produttore procede all’accertamento della pericolosità del rifiuto tramite analisi appropriate. In questo modo il produttore può limitare i parametri da ricercare alle sole sostanze che con maggior probabilità possono trovarsi nel rifiuto.

La Corte di Giustizia è quindi arrivata a queste conclusioni:

  • Nel caso in cui il produttore non conosca la composizione del rifiuto, dovrà determinarla ricercando le sostanze pericolose che ragionevolmente possono essere presenti nel rifiuto. A tal fine chiederà quindi al laboratorio di analisi di svolgere campionamenti, analisi chimiche e prove, svolgendo indagini sui prodotti usati e sulle caratteristiche del processo che ha generato il rifiuto;
  • Dopo aver quindi effettuato le dovute indagini, per il produttore si aprono due possibili vie:
    1. Nel caso in cui il rifiuto oggetto d’indagine possa essere classificato con codici a specchio, ma il produttore si trovi nell’impossibilità effettiva di determinare le sostanze pericolose da ricercare o di attribuire le caratteristiche di pericolo, allora il rifiuto dovrà essere classificato come pericoloso;
    2. Se la valutazione effettuata a priori dal produttore ha portato all’individuazione delle sostanze pericolose che possono essere ragionevolmente contenute nel rifiuto, e tali sostanze sono presenti in concentrazioni inferiori rispetto alle soglie di pericolosità, allora il produttore potrà assegnare al rifiuto il codice a specchio non pericoloso.

Quindi la Corte Europea ha finalmente stabilito che, in tema di classificazione, il principio della ragionevolezza e della pertinenza deve prevalere sul principio di precauzione!

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