Obbligo del Datore di Lavoro, sottoporre le attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati.

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Con il decreto direttoriale del 1° dicembre 2017, n. 101 è stato adottato il 15° elenco dei soggetti abilitati, e sostituisce integralmente il precedente Decreto del 20 settembre 2017, n. 78 (vedi ns articolo correlato ).

Il Decreto direttoriale n. 101 si compone di 6 articoli:

Art. 1 – Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati: sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione dei soggetti riportati nell’elenco dei soggetti abilitati è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni.
Art. 2 – Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati con sospensione parziale delle abilitazioni: sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione dei soggetti riportati nell’elenco dei soggetti abilitati è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, con sospensione delle abilitazioni all’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature.
Art. 3 – Variazione delle abilitazioni: sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti indicati, già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale in data 20 settembre 2017, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione. Sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti.
Art. 4 – Variazione delle abilitazioni: decretato l’inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati.
Art. 5 – Elenco dei soggetti abilitati: l’elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente quello adottato con decreto direttoriale del 20 settembre 2017, già richiamato in premessa.
Art. 6 – Obblighi dei soggetti abilitati:
6.1- rispettare i termini e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti che potranno effettuare tali verifiche in supporto all’Inail e alle Asl;
6.2- portare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
6.3- tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni;
6.4- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, solo dopo il parere della Commissione, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata;
6.5 – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

 

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Ricordimo che le modalità di verifica sulle attrezzature ed i criteri di abilitazione dei relativi soggetti sono stati definiti dal D.M. 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

Di seguito vi riportiamo l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 – aggiornato a maggio 2017-  con tutte le attrezzature di lavoro soggette a verifica con esplicitate le periodicità di intervento.

Allegato VII DLgs 81_ vers 2017

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